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LO STATUTO

Redatto aprile 2013

Modificato 24 gennaio 2014

Ultima modifica 16 luglio 2019

Premessa

-         La Terrazza dell’Infanzia ODV è un Ente di Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di organizzazioni di volontariato.

-         La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”, in particolare del Titolo V, Capo I “delle organizzazioni di volontariato”, delle norme del presente Statuto, (della Legge Regionale n° 11 del 13/03/1994) e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

-         La Terrazza dell’Infanzia ODV è un’associazione riconosciuta e ha sede legale in Viale Risorgimento, presso il civico numero 10  nel Comune di Palombara Sabina. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.ù

 

ARTICOLO 1. Valori e finalità sociali

1. La Terrazza dell'Infanzia ODV è una libera associazione, apolitica, apartitica, aconfessionale e indipendente e non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità. Essa ha lo scopo di restituire all'attuale società il senso etico e la responsabilità sociale e morale, basandosi sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e sulla conseguente azione umanitaria mondiale, articolata in comune con i beneficiari e le istituzioni internazionali allo scopo di servire l'umanità, in particolare l'infanzia, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni, sia in senso economico, sia per la tutela dell'ambiente che le ospita e le nutre.

2. La Terrazza dell'Infanzia ODV si propone in particolare di organizzare, promuovere e/o collaborare in iniziative socio-umanitarie per raccogliere fondi da destinare alle comunità più disagiate.

3. La Terrazza dell'Infanzia ODV ha per oggetto in particolare il sostegno di bambini orfani e famiglie disagiate, attraverso aiuti economici e programmi di istruzione.

4. La Terrazza dell'Infanzia ODV raccoglie fondi al fine di organizzare attività di formazione professionale nei luoghi oggetto dell'attività dell'associazione.

5. Per raggiungere tali scopi La terrazza dell'Infanzia ODV può anche organizzare e gestire case famiglia, centri culturali e morali; promuovere lo sviluppo di centri di accoglienza e di soccorso, svolgere ed affidare studi e ricerche; bandire borse di studio; promuovere gemellaggi; sottoscrivere convenzioni; organizzare convegni, seminari, dibattiti corsi e manifestazioni di ogni genere; curare la pubblicazione di periodici telematici o cartacei, notiziari, riviste e libri.

 

ARTICOLO 2. Attività sociali

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, La Terrazza dell’Infanzia ODV esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

-         Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

-         Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore);

-         Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

-         Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore.

-         La Terrazza dell’Infanzia ODV può anche svolgere attività di:

-         Attività di formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell’Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;

-         Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;

-         Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;

-         Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.

2. La Terrazza dell’Infanzia ODV può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

3. La Terrazza dell’Infanzia ODV può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.

4. La Terrazza dell’Infanzia ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’articolo 36 del D.Lgs 117/2017.

5. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

ARTICOLO 3. Soci

  1. Tutte le persone fisiche possono associarsi a La Terrazza dell’Infanzia ODV, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari La Terrazza dell’Infanzia ODV, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s’impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto.
  2. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
  3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
  4. L’adesione a La Terrazza dell’Infanzia ODV è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
  5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità dal presente Statuto.
  6. La tessera sociale ha validità annuale.
  7. L’importo della quota associativa è determinato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
  8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali de La Terrazza dell’Infanzia ODV.
  9. Le modalità e le condizioni di adesione La Terrazza dell’Infanzia ODV ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto.
  10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

 

ARTICOLO 4. Diritti ed obblighi dei soci

  1. I soci de La Terrazza dell’Infanzia ODV hanno diritto:

a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse da La Terrazza dell’infanzia ODV; b) di essere informati sulle attività de La Terrazza dell’infanzia ODV e controllarne l’andamento, nel rispetto delle modalità previste;

c) di prendere parte e votare alle Assemblee;

d) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

f) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

  1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l’adesione e con il versamento delle quote associative.

I soci hanno l'obbligo di:

  1. rispettare le norme statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni degli organi dell'associazione;
  2. svolgere le attività preventivamente concordate;
  3. partecipare, con regolarità e continuità, alla vita associativa;
  4. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
  5. versare la quota associativa definita annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

I rappresentanti dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, né prendere parte all’attività de La Terrazza dell’Infanzia ODV. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ARTICOLO 5. Perdita della qualifica di socio

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO e/o DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tale qualità si perde per:

  1. dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
    1. decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell’affiliazione entro 6 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale;

d) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo e/o dall'assemblea ordinaria su comunicazione istruita, per:

- accertati motivi di incompatibilità con le finalità dell'associazione;

- ingiustificata e prolungata mancata partecipazione alla vita associativa;

- mancato versamento della quota associativa;

- altra grave violazione dell'art.5 bis.

L'esclusione è tempestivamente comunicata per iscritto al socio, assieme alle sue motivazioni.

Salvo diversa indicazione, le dimissioni hanno effetto dalla data in cui pervengono all'associazione.

Il socio escluso può opporre le sue ragioni o regolarizzare la sua posizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione. In tal caso, la decisione finale spetta comunque all'Assemblea Ordinaria che si riunisce mensilmente ed è inappellabile, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

L'esclusione ha effetto decorso inutilmente il termine per l'opposizione o la regolarizzazione oppure dalla comunicazione al socio della conferma dell'esclusione deliberata.

Sia le dimissioni sia l'esclusione sono annotate nel libro soci dal Segretario.

  1. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli de La terrazza dell’Infanzia ODV e prevede l’immediata decadenza da qualunque carica associativa.
  2. Le procedure della sospensione e dell’esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
  3. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio de La Terrazza dell’Infanzia ODV.

 

ARTICOLO 6. Quote associative

Le quote associative dovute dai soci sono fissate di anno in anno con apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può invitare i volontari non soci ed i sostenitori non soci dell'associazione, a partecipare alle spese associative con un contributo da esso indicato.

 

ARTICOLO 7. Organi sociali

  1. Sono Organi de La Terrazza dell’Infanzia ODV:
  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il collegio dei revisori dei conti
  1. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
  2. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
  3. Non può essere nominato componente degli organi de La Terrazza dell’infanzia ODV, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  4. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione. I componenti degli Organi Sociali de La Terrazza dell’infanzia ODV hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.
  5. La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza dalla carica.

 

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico de La Terrazza dell’Infanzia ODV.
  2. L’Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l’anno in corso.
  3. L'Assemblea dei soci è convocata in forma ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione sul sito web dell'associazione almeno 20 giorni prima contenente la data, l'orario ed il luogo di svolgimento nonché l'ordine del giorno, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, SMS, Whatsapp, pec), con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata
  4. In prima convocazione, essa delibera validamente, ove, all'atto della votazione, siano presenti o rappresentati tramite delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Mentre in seconda convocazione, la stessa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati. Gli stessi quorum rendono valida anche l'assemblea straordinaria.
  5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l’Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
  6. L’Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
  7. Ciascun componente dell’Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.
  9. Le votazioni sono palesi; per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
  10. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
  11. L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
    1. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l’attività de La Terrazza dell’Infanzia ODV, nell’ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi de La Terrazza dell’Infanzia ODV.
    2. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
    3. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandonde il numero;
    4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    5. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
    6. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, l’eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
    7. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l’elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci de La Terrazza dell’Infanzia ODV. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
    8. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
    9. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell’Associazione;
    10. Deliberare su quant’altro demandatole dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  12. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede La Terrazza dell’Infanzia ODV in libera visione a tutti i soci.

 

ARTICOLO 9. Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione de La Terrazza dell’Infanzia ODV e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all’espletamento di tale funzione.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci, tra i soci stessi, su proposta del Presidente. Elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all’anno dal Presidente stesso o ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, SMS, Whatsapp, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità;
  4. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. Eleggere il Presidente e Vicepresidente;
    2. Coordinare i lavori e l’azione de La Terrazza dell’Infanzia ODV e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall’Assemblea dei Soci;
    3. Proporre all’Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative de La Terrazza dell’Infanzia ODV e vigilare sulla loro realizzazione;
    4. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto de La Terrazza dell’Infanzia ODV da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    5. Predispone il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
    6. Deliberare sull’accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
    7. Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 56 del Codice del Terzo settore;
    8. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
    9. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  6. Deliberare su quant’altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
  7. L’intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
  8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo ispira le proprie deliberazioni agli ideali su cui si basa l'associazione ed ha il compito e la responsabilità di determinare le linee di intervento e le strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi ed attuare i progetti di solidarietà. Tali linee costituiscono la base progettuale da presentare all'Assemblea ordinaria de soci.

Il Consiglio direttivo ha inoltre la responsabilità delle decisioni operative di cui riferisce all'Assemblea ordinaria dei soci e predispone i regolamenti interni dell'associazione nonché le loro modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio direttivo verifica ed approva la gestione economica dell’associazione.

Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque anni e comunque fino al suo rinnovo. Qualora durante il mandato, vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione - se possibile - mediante cooptazione. Il membro subentrato resta in carica fino alla prima Assemblea dei soci, che potrà confermarlo fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha cooptato. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza, all'atto della votazione, della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti espressi. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni non possono essere contrarie alle norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

 

ARTICOLO 10. Il Presidente.

Presiede l'Assemblea generale dei soci, le Assemblee Ordinarie mensili e quelle del Consiglio di Direttivo; vigila sull'operato dei membri del Consiglio Direttivo.

Coordina inoltre le varie attività dell'associazione e convoca l'Assemblea dei soci. Viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

  1. Il Presidente ha la rappresentanza politica de La Terrazza dell’Infanzia ODV e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
  2. Il Presidente dura in carica quattro anni e viene rieletto in contemporanea agli altri membri del Consiglio Direttivo senza limiti al numero di mandati.
  3. Il Presidente ha la rappresentanza legale de La Terrazza dell’Infanzia ODV in tutte le sedi con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell’ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.
  4. Presiede alla direzione de La Terrazza dell’Infanzia ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione de La Terrazza dell’Infanzia ODV e per l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
  5. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l’esecuzione delle deliberazioni;
  6. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
  7. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti.
  8. Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri, per l'espletamento di singoli atti o funzioni, ad altri membri del Consiglio direttivo.
  9. In caso di prolungata assenza o di grave impedimento i poteri del presidente sono temporaneamente esercitati dal segretario o da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  10. E’ intestatario, insieme con il vicepresidente, dei conti bancari e degli atti patrimoniali de La Terrazza dell'Infanzia ODV.
  11. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

 

ARTICOLO 11. Il Vicepresidente

Vicepresidente:

  1. Viene eletto dall’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio direttivo;
  2. Sostituisce nelle assenze il Presidente;
  3. Promuove e raccoglie proposte ed istanze tecniche avanzate dalla associazione;
  4. Definisce progetti, fattibilità, costi, tempi e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
  5. Coordina i lavori per la realizzazione dei progetti approvati;
  6. Previa valutazione tecnico-economico funzionale rilascia il benestare all'acquisto di ogni attrezzatura tecnica;
  7. E’ intestatario, insieme con il Presidente, dei conti bancari e degli atti patrimoniali de "La Terrazza dell'Infanzia ODV".

 

ARTICOLO 12. Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Nella sua prima riunione, tra i propri componenti, nomina il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all’Assemblea le relazioni annuali sul rendiconto economico-finanziario e sul budget.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea.

1.     Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all’articolo 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2.     Ove si renda vacante la carica di Presidente, l’Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all’integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

3.     Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.

4.     Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio de La Terrazza dell’Infanzia ODV, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

5.     Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6.     Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

7.     I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente de La Terrazza dell’Infanzia ODV notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8.     La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all’interno de La Terrazza dell’Infanzia ODV.

9.     I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

ARTICOLO 13. Il segretario

  1. Predispone il budget dei ricavi e dei costi;
  2. Gestisce la contabilità generale e redige il bilancio;
  3. Gestisce tutti gli aspetti fiscali ed amministrativi;
  4. Gestisce e custodisce tutta la documentazione legale e amministrativa;
  5. Cura i rapporti con le banche;
  6. Provvede al pagamento delle passività;
  7. Incassa le quote sociali gli altri proventi;
  8. Promuove richieste di finanziamento secondo leggi vigenti;
  9. Redige report periodici sullo stato patrimoniale, finanziario ed economico per il Consiglio Direttvo;
  10. Redige e custodisce i verbali dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo;
  11. Predispone, con il Presidente, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
  12. Tiene ed aggiorna il libro soci e cura le comunicazioni ad essi dirette. Viene eletto, a maggioranza, in seno al Consiglio direttivo, di cui fa parte a tutti gli effetti ed il suo parere sugli aspetti finanziari è obbligatorio.
  13. In caso di parere sfavorevole, il Consiglio direttivo può comunque adottare delibere di spesa, indicando specificatamente le risorse necessarie a farvi fronte.

 

ARTICOLO 14. Incompatibilità

1.               Il Presidente de La Terrazza dell’Infanzia ODV è incompatibile con responsabilità di governo a tutti i livelli.

ARTICOLO 15. Il patrimonio

  1. Il patrimonio de La Terrazza dell’Infanzia ODV - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti a La Terrazza dell’infanzia ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. E’ fatto divieto a La Terrazza dell’Infanzia ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  3. La Terrazza dell'Infanzia ODV ha inoltre facoltà di avanzare richieste di contributo ad enti pubblici e/o privati.
  4. Libri dell'associazione:

- oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, La Terrazza dell'Infanzia ODV, tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, del consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

- i libri contabili sono: il libro giornale vidimato, nel quale vengono annotate cronologicamente tutte le entrate e le uscite.

5. E' vietata la redistribuzione degli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, anche in modo indiretto, tra i soci.

6. E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse di cui all'articolo cinque.

7. E' obbligatorio devolvere il patrimonio de La Terrazza dell'Infanzia ODV, in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi scopi analoghi o affini ovvero a fini di pubblica utilità.

 

ARTICOLO 16. Risorse economiche

1. La Terrazza dell’Infanzia ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. Quote associative e contributi dei soci;
  2. Contributi dai privati;

c. Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

d. Contributi da organismi internazionali;

e. Eventuali ricavati di iniziative promosse da La terrazza dell'Infanzia ODV al netto delle spese

f. Rimborsi derivanti da convenzioni;

g. Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d’ inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati alla Terrazza dell’Infanzia ODV nei termini di legge;

h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del D.Lgs 117/2017;

i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

 

ARTICOLO 17. Divieto di discriminazioni

Ai fini dell'ammissione ad essa, della scelta dei propri beneficiari e delle decisioni riguardanti gli interventi a loro favore, l'associazione non fa alcuna discriminazione per motivi di sesso, età, razza, origine etnica, lingua, religione, convinzioni o condizioni personali, essendo ispirata al principio della democraticità interna.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Possono essere soci dell'associazione, persone fisiche, persone giuridiche o organizzazioni prive di personalità giuridica, che condividendone gli scopi, ne accettano le modalità di azione e si rendono disponibili ad apportare un contributo personale utile al raggiungimento degli scopi stessi, anche in termini di capacità, competenza ed esperienza. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'adesione all'associazione in qualità di socio si perfeziona tramite:

- la presentazione di una domanda scritta, motivata, contenente la dichiarazione della piena accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'associazione;

- l'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

- il versamento della quota associativa concernente in un’adozione a distanza o nel versameno dell’intera quota annuale.

La domanda di ammissione del minore d'età è presentata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'associazione avviene solo a tempo indeterminato.

Il rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, è comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi.

Per l’adesione come sostenitore serve solo la domanda di presentazione sopra esposta. I sostenitori hanno diritto a partecipare all’Assemblea dei soci senza possibilità di parola e facoltà di voto.

 

ARTICOLO 18. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

  1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro il 31 dicembre di ogni anno, viene redatto, a cura del Segretario, il bilancio consuntivo dell’esercizio dell’anno corrente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci e viene presentato il bilancio preventivo dell’attività da svolgere nell’esercizio successivo.
  2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs 117/2017, al bilancio sociale da predisporsi sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All’Assemblea dei Soci viene presentato anche il bilancio preventivo dell’anno successivo a quello di riferimento.
  3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci.
  4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede de La Terrazza dell’Infanzia ODV almeno 10 giorni prima della seduta dell’Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;

La Terrazza dell’Infanzia ODV ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

ARTICOLO 19

L'associazione può ampliare le proprie strutture operative sia in Italia sia all'estero, con la formazione di gruppi di sostenitori e la designazione di referenti territoriali che favoriscano l'operatività della struttura. Ad essi possono essere delegati poteri di rappresentanza dell'associazione. I limiti operativi, funzionali e territoriali dei poteri conferiti ai referenti territoriali sono espressamente indicati nel relativo atto di delega.

 

ARTICOLO 20 - Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell’Assemblea dei Soci.
  2. L’Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell’Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

 

ARTICOLO 21 – Scioglimento

L’associazione si scioglie per:

-         Deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci;

-         Le altre cause previste dall’art. 27 del codice civile.

In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, l’Assemblea straordinaria dei soci, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

  1. Per deliberare lo scioglimento de La Terrazza dell’Infanzia ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 25% dei componenti dell’Assemblea dei Soci.
  2. All’atto dello scioglimento, è fatto l’obbligo a La Terrazza dell’Infanzia ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall’articolo 9 del D.Lgs 117/2017.

 

ARTICOLO 23

Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto, possono essere stabilite da regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci. Tali norme non possono essere contrarie a quelle statutarie.

 

ARTICOLO 24. Disposizioni transitorie e finali

 

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto o dai regolamenti interni, si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

 

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